STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “KALOS”
alla memoria di Maria Meneghini Callas
ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. 1
ART. 2 - FINALITA’ 1
ART. 3 – PATRIMONIO.. 1
ART. 4 – SOCI 1
ART. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE. 2
ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI 2
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO.. 2
ART. 8 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.. 3
ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO.. 3
ART. 10 – SCIOGLIMENTO.. 4
ART. 11 – ALTRE CARICHE O FUNZIONI 4
ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
Con atto del 14/02/2007 è costituita a Zevio, con durata illimitata, l’associazione denominata “Kalos –alla memoria di Maria Meneghini Callas” con sede c/o corso cavour, 132 Zevio.
ART. 2 - FINALITA’
Il Comitato è apartitico, aconfessionale, senza scopo di lucro, e si prefigge le seguenti finalità:
· promuovere la conoscenza della cultura musicale, attraverso nella la diffusione dell’arte della più grande cantante del secolo scorso: Maria Meneghini Callas;
· stimolare e promuovere il valore del mecenatismo, come elemento essenziale nella diffusione dell’opera lirica, e dell’arte in genere, rifacendosi all’illustre figura di Giovan Battista Meneghini;
· svolgere e promuovere attività didattiche per la formazione di giovani artisti nel campo dell’opera lirica;
· raccogliere, conservare e divulgare materiale che testimoni la vita artistica di Maria Meneghini Callas.
ART. 3 – PATRIMONIO
Il patrimonio sociale è costituito:
· dalle quote annuali di iscrizione da versarsi entro il trenta giugno di ogni anno;
· dai contributi, erogazioni liberali di denaro, donazioni e qualunque altra sopravvenienza attiva regolarmente accettati dal Consiglio Direttivo.
ART. 4 – SOCI
Sono Soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche (private e pubbliche) di qualsiasi natura che ne condividano le finalità e versino regolarmente le quote associative annuali.
L’ammissione dei nuovi soci avviene attraverso la presentazione da parte di almeno un socio alla Commissione Soci, la quale sottoporrà la candidatura all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
La Commissione soci è inizialmente costituita dai soci fondatori, risultanti dall’atto costitutivo.
In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopraindicati da eseguirsi con contraddittorio tra le parti interessate.
L’adesione all’Associazione comporta per il Socio il diritto di voto in Assemblea.
I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione, e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall’Associazione stessa.
Chiunque aderisca all’Associazione può notificare la sua volontà di recedere mediante comunicazione scritta. Il diritto di recesso può essere esercitato entro il trentuno ottobre di ogni anno e avrà effetto dalla chiusura dell’esercizio finanziario in corso.
ART. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) la Commissione soci
ART. 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano della stessa.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero in sua assenza da un Socio nominato dall’Assemblea. Essa si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all’anno (entro il trenta aprile) per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso dovrà contenere gli argomenti all’ordine del giorno. L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei Soci. L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla Sede Sociale, purchè in Italia.
Spetta all’Assemblea dei Soci:
a) approvare il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare i regolamenti esecutivi elaborati dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’importo annuale delle quote associative;
d) determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell’Associazione e provvedere alla nomina del Consiglio Direttivo;
e) deliberare sulle modifiche al presente Statuto
f) deliberare per quanto demandato per Legge o Statuto.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri Soci. Ogni Socio non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega nei limiti indicati precedentemente.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti; ogni Socio ha diritto ad un voto.
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea e di votare tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Le modifiche allo Statuto sono da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti all’Assemblea costituita:
· in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei Soci
· in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci.
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci per la durata di due anni.
I consiglieri decadono:
a) nel caso di n° 3 assenze ingiustificate consecutive;
b) per dimissioni volontarie;
c) per cause di forza maggiore.
In caso di recesso o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione di una nuova nomina.
In caso di contemporanee dimissioni di almeno 2/3 dei Consiglieri, le funzioni del Consiglio vengono sospese, restando al Presidente il compito di svolgere le attività di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avvenire nel termine di 60 giorni.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali dell’Assemblea, del libro verbali del Consiglio Direttivo nonché del libro dei Soci.
Le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea dei Soci; compila eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo del’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i Soci, dopo l’approvazione dell’Assemblea.
ART. 8 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti.
Il Presidente dura in carica due anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei Soci, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei Soci.
Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve avere cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione di tutti i Soci, quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea Ordinaria, la relazione morale e finanziaria, nonché i bilanci.
ART. 10 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operati in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti dei componenti dell’Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione.
ART. 11 – ALTRE CARICHE O FUNZIONI
Per eventuali ulteriori cariche, nonché per la gestione amministrativa si potrà far riferimento ad un regolamento attuativo.
Zevio, 14 febbraio 2007